A completamento della nostra breve preparazione all’incontro di sabato prossimo con Antonio Fatigati, Presidente dell’Associazione onlus “Genitori si diventa“, ecco una breve nota contenente alcuni chiarimenti in merito ai due istituti dell’affido e dell’adozione.
Cos’è l’affido?
L’Affido è un provvedimento di accoglienza temporanea rivolto ai minori con difficoltà familiari.
Si ottiene su disposizione dei servizi sociali, tenendo conto della indicazioni dell’Autorità Giudiziaria.
Esistono diverse modalità di affido, applicate in base alla situazione familiare del bambino.
- Affido giudiziale: disposto dall’Autorità Giudiziaria su proposta dei servizi sociali.
- Affido consensuale: disposto su richiesta della famiglia naturale ai servizi sociali.
L’affido può essere:
- Diurno o part-time: quando è limitato ad alcune ore della giornata o per brevi periodi.
- Residenziale: quando il bambino vive con la famiglia affidataria.
Come si diventa genitori affidatari?
Per diventare genitori affidatari occorre rivolgersi ai servizi sociali. Una equipe specializzata valuterà la richiesta in base ai particolari bisogni del bambino. I genitori affidatari godono degli stessi benefici relativi ai congedi lavorativi e riposi giornalieri garantiti ai genitori naturali.
Che cos’è l’adozione?
L’adozione non è un istituto previsto in favore degli adulti, ma è una previsione legislativa nata per tutelare i minori in stato di abbandono.
Chi può adottare?
La legge concede l’adozione soltanto alle coppie di coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, ciascuno degli adottanti deve superare di non meno 18 anni e non più di 40 anni l’età dell’adottando. Possono altresì adottare coloro che hanno già figli o che abbiano in adozione altri minori.
Chi può essere adottato?
Possono essere adottati tutti coloro che versano in stato di abbandono e che siano minori di età. All’interno di questa ampia fascia che va dagli 0 ai 18 anni vi sono però delle fondamentali distinzioni. Fino a 14 anni compiuti l’adozione è un provvedimento che viene “imposto” sia pure a vantaggio del destinatario; dopo i 14 anni l’adozione può essere pronunciata soltanto con il consenso dell’interessato.
Come adottare?
I passi da compiere sono i seguenti:
- presentare domanda di adozione al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. Il tribunale a sua volta disporrà adeguate indagini, valuterà l’attitudine ad educare il minore, la situazione personale ed economica della coppia, la salute, l’ambiente familiare e soprattutto i motivi per i quali si desidera adottare un minore;
- se vi dovesse essere un minore in stato di adottabilità e la coppia di coniugi risponde perfettamente alle sue esigenze il tribunale la convocherà, con i rispettivi genitori se in vita e valutate le reciproche disponibilità disporrà l’affidamento preadottivo e le sue modalità. Normalmente questo provvedimento è disposto per 1 anno ed in questo periodo verrà valutata l’attitudine dei coniugi ad essere genitori ed il reale inserimento del minore all’interno della nuova famiglia;
- trascorso questo lasso di tempo, il giudice risentite le parti emana il provvedimento di adozione e per effetto di ciò il minore acquista lo stato di figlio legittimo e assume e trasmette il cognome di coloro che lo hanno adottato, tagliando ogni ponte con la famiglia di origine.